Cos'è un Consorzio stabile

I consorzi stabili sono una particolare categoria di consorzi ex art. 2602 Codice Civile, ai quali si applica la disciplina “generale” dettata dallo stesso Cod. Civ. per tutti i consorzi e inoltre la disciplina speciale contenuta nell’art. 45 del Codice dei contratti.

È possibile affermare che i consorziati “ordinari” sono quelli cui si applica la disciplina del Cod. Civ. sui consorzi con attività esterna (artt. 2602-2615 bis cod. civ.).

I consorzi stabili, invece, si differenziano da quelli “ordinari” perché ad essi si applica la disciplina speciale prevista dall’art. 45 del codice dei contratti.

Consorzi stabili, insomma, vuol dire quella particolare categoria di consorzi con attività esterna che hanno le caratteristiche descritte dall’art. 45 del Codice dei contratti.

La normativa in materia di lavori pubblici prevede una nuova possibilità per le imprese di costruzione. Tra i soggetti ammessi alle pubbliche gare troviamo tra i vari tipi di consorzi una nuova forma consortile: i consorzi stabili.

Caratterizzati da soggettività giuridica, con funzione di cooperazione ed assistenza reciproca nell’affidamento e nell’esecuzione degli appalti di lavori pubblici, il consorzio opera come un’unica impresa che può concorrere alla costituzione di ulteriori aggregazioni di tipo orizzontale e verticale.

I Consorzi stabili, rispetto alle altre forme consortili possono operare nel solo ambito dei lavori pubblici, si costituiscono come soggetto giuridico autonomo, costituito da non meno di tre imprese, ognuna in possesso di attestazione di qualificazione, i cui consorziati hanno deciso di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici per un periodo non inferiore a cinque anni. Quindi il consorzio viene considerato come un contratto plurilaterale con comunione di scopo (art.1420 c.c.) con finalità non lucrative ma mutualistiche.

A differenza delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi di concorrenti, caratterizzati da una mera ed occasionale con titolarità del rapporto derivante dal contratto di appalto, il Consorzio stabile si configura come struttura autonoma dotata di propria soggettività. Quindi il consorzio stabile risulta il titolare formale e sostanziale del rapporto con la stazione appaltante è il consorzio stesso inteso quale soggetto giuridico distinto dalle imprese consorziate e di cui esso coordina l'attività imprenditoriale.

Il consorzio, inoltre, è dotato di un fondo proprio (consortile) con il quale risponde direttamente delle obbligazioni assunte nei confronti della stazione appaltante, anche se il regolamento generale prevede una responsabilità solidale e sussidiaria delle imprese consorziate che, poi, eseguono i lavori. In sostanza, pertanto, a differenza dell'associazione temporanea, che è priva di organizzazione propria giuridicamente rilevante all'esterno e si esaurisce nel rapporto tra mandanti e mandataria, il consorzio stabile è dotato di propri organi cui direttamente è imputabile l'attività consortile, relativa sia alla fase di affidamento, sia alla fase di esecuzione dell'appalto, e che usufruisce di una propria qualificazione.